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L'ACCESSIBILITÀ DEI SITI SCOLASTICI

(LO SCHEMA DI REGOLAMENTO)

 

 

 

Nel numero 1 (15 settembre 2004) di “Nuova Secondaria” (alle pagg. 125 – 127) presentavamo i contenuti della L. 9 gennaio 2004 n° 4 riguardante una materia che investirà nel prossimo futuro le istituzioni scolastiche, l’accessibilità dei siti internet. In quell’occasione invitavamo ad attendere entro tre mesi l’uscita del Regolamento di attuazione, prevista dall’art. 12 della legge, per comprendere come muoversi operativamente. Ora, il Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2004 ha approvato in via preliminare lo Schema del Regolamento di attuazione; pertanto non possiamo, per completare il discorso, non dar notizia dei suoi contenuti dalle colonne di questa rivista. L’argomento non va trascurato sia per il fatto che i siti web si vanno diffondendo sempre più, sia perché la legge “Stanca” (dal nome del Ministro per l’innovazione e le tecnologie) e il Regolamento d’attuazione pongono dei “paletti” precisi.

Lo Schema del Regolamento inizia riproponendo le medesime definizioni, già presenti nella legge, di accessibilità, intesa come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 1, c. 1, punto a) e di tecnologie assistive, intese come “gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici” (punto b); il medesimo articolo aggiunge i concetti di valutazione definita come “processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità” (punto c), di verifica tecnica precisata come “valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici” (punto d), di fruibilità indicata come “la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto” (punto f). Precisa anche chi sono i valutatori, ossia “soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi”. Si tratta di persone giuridiche iscritte in un elenco istituito dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) le quali abbiamo al loro interno anche figure professionali idonee a interagire con soggetti disabili.

I criteri e i principi generali per l’accessibilità (art. 2) ricalcano quelli che abbiamo anticipato nel precedente articolo e si rifanno ai criteri del Word Wide Consortium (W3C) e dell’International Organization for Standardization (ISO). Per quanto riguarda invece le disposizioni relative al materiale formativo e didattico usato nelle scuole, previste dalla legge all’art. 5, lo Schema di Regolamento, all’art. 2, rimanda a successivo decreto Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Anche la metodologia per la verifica dell’accessibilità dei siti sono demandate ad altro decreto ministeriale.

I limiti di applicabilità della legge 4/2004 si riferiscono “agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici" (art. 3 c.1 ); tuttavia i soggetti privati possono egualmente rivolgersi a un valutatore del Cnipa per ottenere un'attestazione di accessibilità con validità non superiore a un anno.

Superata la verifica è possibile chiedere al Cnipa l’autorizzazione a utilizzare un logo che attesti il superamento della verifica tecnica. questo simbolo dovrà raffigurare un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate. Il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato da uno a tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer (art. 5). I livelli di qualità dei servizi dovranno essere indicati da decreto ministeriale entro 120 giorni dall’uscita della legge, che è stata pubblicata sulla G. U. il 17 gennaio 2004.